In particolare il
Ministero ha fornito indicazioni sulla fase transitoria di prima
applicazione
del Decreto 37/2008 per tutte le imprese che alla data di entrata in
vigore del provvedimento
già operavano sul mercato nelle categorie di edifici e per le tipologie
di impianti escluse dalla legge n. 46/90.
A tal proposito il Ministero chiarisce quanto segue:
1. Fase transitoria
Rispetto a quanto previsto dalla Legge 46/90, il Decreto (Art. 1, comma
1, primo periodo) prevede l'ampliamento del campo di applicazione della
disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli
edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, che siano
collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
La norma impone, quindi, di riconoscere a tutte le imprese regolarmente
iscritte, che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e
per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90
il diritto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione
all'esercizio delle attività classificate ai sensi dell'art. 1 del
Regolamento, per le lettere e specifiche voci, secondo l'iscrizione al
Registro delle imprese o all' Albo provinciale delle imprese artigiane,
rimettendo alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per
l' Artigianato (CPA) l'accertamento dell'attività impiantistica
effettivamente svolta dalle imprese interessate, ove non univocamente
risultante dall'iscrizione.
2. Requisiti tecnico-professionali
Quanto alla maturazione dei requisiti tecnico-professionali, occorre
osservare che gli stessi sono stati innalzati e resi maggiormente
selettivi (art. 4), con l'aumento dei periodi di inserimento in imprese
abilitate del settore.
A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e
professionale, in sede di prima applicazione devono essere tutelate, in
conformità al generale principio dell'ordinamento circa la successione
delle norme nel tempo (tempus regit actum), le posizioni pendenti dei
soggetti che, alla data di entrata in vigore del Decreto, hanno già
maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla
precedente disciplina, riconoscendo ai medesimi la relativa
qualificazione tecnico-professionale necessaria all'esercizio di
un'impresa di installazione, ancorché presentino la relativa domanda di
iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese
dopo l'entrata in vigore del Regolamento. Il Decreto, ha previsto
altresì che la funzione di responsabile tecnico, in possesso dei
requisiti di qualificazione professionale, possa essere svolta per una
sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra
attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).
Tale norma è già in vigore, ma deve essere applicata alla stregua di un
criterio di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di evitare
indebite conseguenze negative a carico delle imprese e degli stessi
responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base
alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a
trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova
prescrizione.
Le Camere di Commercio, nel rilevare l'identità del responsabile tecnico
di più imprese, devono quindi consentire un ragionevole lasso di tempo
per la regolarizzazione, lasciando agli interessati il tempo necessario
per la scelta di una delle imprese da parte del responsabile e
l'individuazione di nuovi responsabili per le altre imprese.
A riguardo, appare altresì opportuno che sia fissato un termine unico
per tutte le imprese iscritte al registro, termine che potrà a sua volta
mutuato dalle Regioni, competenti per le imprese artigiane.
3. Regola dell'arte
Quanto alla richiesta di realizzazione e installazione degli impianti a
regola d'arte, la normativa tecnica applicabile è quella risultante
dalle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo (art. 6).
4. Rifacimento parziale
Quanto alla dichiarazione di conformità, il Regolamento disciplina il
caso di modifiche degli impianti preesistenti affermando che la
dichiarazione viene rilasciata al termine dei lavori previa
effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese
quelle di funzionalità dell'impianto (art. 7, comma 1), specifica che la
dichiarazione, riferendosi alla sola parte dell'impianto oggetto
dell'opera di rifacimento parziale, tiene conto della sicurezza e della
funzionalità dell'intero impianto e deve espressamente indicare la
"compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell' impianto."
Al riguardo, si ritiene che la nota sia del tutto univoca nel ricondurre
la responsabilità dell'installatore esclusivamente agli interventi
effettuati, fermo restando il suo obbligo di verificare che il nuovo
intervento non determini situazioni di pericolo in relazione alle
condizioni dell'impianto sul quale interviene la modifica.
5. Impianti non connessi a reti di distribuzione
Quanto alla definizione di impianto di distribuzione e di utilizzazione
del gas, il regolamento (art. 1, comma 1) secondo periodo e art. 2,
comma 1, lettera a) stabilisce che la disciplina in materia di
installazione, laddove l'impianto sia connesso a reti di distribuzione,
si applica a partire dal punto di consegna della fornitura medesima,
vale a dire dal punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende
disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas e l'acqua, ovvero il
punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche
mediante comodato, presso l'utente.
In particolare la definizione di impianto di distribuzione e di
utilizzazione del gas (art. 2 lett.g) comprende l'insieme delle
tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del
gas fino agli apparecchi utilizzatori. In tale ambito, peraltro, occorre
chiarire che l'impresa di installazione resta responsabile
esclusivamente delle parti dell'impianto effettivamente installate,
ferma restando la responsabilità delle aziende distributrici o
fornitrici di energia per quelle parti e componenti tecniche degli
impianti da loro installate e gestite.
6. Dichiarazione di rispondenza
Quanto ai quesiti concernenti la dichiarazione di rispondenza, si
conferma che il Regolamento consente di ricorrere a tale nuovo strumento
qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia
più reperibile, assegnandogli una funzione assimilabile a quella della
stessa dichiarazione di conformità, vale a dire quella di attestare che
l'impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento della
loro realizzazione ovvero del loro ultimo adeguamento previsto
obbligatoriamente in base a norme sopravvenute.
7. Laurea magistrale e diploma triennale
Quanto ai quesiti concernenti i requisiti tecnico-professionali previsti
dall'art. 4, la lettera a) prevede che sono abilitati all'esercizio
dell'attività i soggetti in possesso di laurea in materia tecnica
specifica, dovendosi ritenere tale termine riferito, in relazione alla
lettera e alla ratio della norma, alla laurea "magistrale" e non anche
al diploma triennale (laurea breve).
8. Obbligo di deposito presso lo Sportello Unico comunale
Quanto all'art. 11 del Regolamento, si osserva che la norma (comma l
dell' art. 11) prevede l'obbligo di deposito presso lo Sportello Unico
comunale dell'edilizia in due precise circostanze: l'installazione di
nuovi impianti e il rifacimento di impianti esistenti, cioè la
trasformazione dell'impianto.
Lo stesso art. 11 deve essere coordinato con le disposizioni del Testo
Unico dell'edilizia (DPR 380/01), relative al rilascio del permesso di
costruire ed alla DIA-edilizia, che prevedono che il progetto degli
impianti da realizzare sia presentato dal medesimo soggetto
contestualmente al progetto edilizio.
9. Impianti telefonici collegati alla rete pubblica
Quanto alla previsione che "ai fini dell'autorizzazione,
dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di
telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la
normativa specifica vigente" (art. 2, comma 1, lett. f), la disposizione
risulta essere meramente ricognitiva del "normativa specifica vigente",
non estendendo in nessun senso i precedenti regimi autorizzatori, ove
ancora esistenti, ad impianti diversi.