30 Aprile 2008 - DM 37/08: Chiarimenti ministeriali
Il 23 aprile scorso, l'Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso un parere ufficiale...

 

 
In particolare il Ministero ha fornito indicazioni sulla fase transitoria di prima applicazione
del Decreto 37/2008 per tutte le imprese che alla data di entrata in vigore del provvedimento
già operavano sul mercato nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse dalla legge n. 46/90.
A tal proposito il Ministero chiarisce quanto segue:

1. Fase transitoria

Rispetto a quanto previsto dalla Legge 46/90, il Decreto (Art. 1, comma 1, primo periodo) prevede l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, che siano collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
La norma impone, quindi, di riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90 il diritto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività classificate ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, per le lettere e specifiche voci, secondo l'iscrizione al Registro delle imprese o all' Albo provinciale delle imprese artigiane, rimettendo alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l' Artigianato (CPA) l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate, ove non univocamente risultante dall'iscrizione.

2. Requisiti tecnico-professionali
Quanto alla maturazione dei requisiti tecnico-professionali, occorre osservare che gli stessi sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi (art. 4), con l'aumento dei periodi di inserimento in imprese abilitate del settore.
A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale, in sede di prima applicazione devono essere tutelate, in conformità al generale principio dell'ordinamento circa la successione delle norme nel tempo (tempus regit actum), le posizioni pendenti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del Decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, riconoscendo ai medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione, ancorché presentino la relativa domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del Regolamento. Il Decreto, ha previsto altresì che la funzione di responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).
Tale norma è già in vigore, ma deve essere applicata alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di evitare indebite conseguenze negative a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione.
Le Camere di Commercio, nel rilevare l'identità del responsabile tecnico di più imprese, devono quindi consentire un ragionevole lasso di tempo per la regolarizzazione, lasciando agli interessati il tempo necessario per la scelta di una delle imprese da parte del responsabile e l'individuazione di nuovi responsabili per le altre imprese.
A riguardo, appare altresì opportuno che sia fissato un termine unico per tutte le imprese iscritte al registro, termine che potrà a sua volta mutuato dalle Regioni, competenti per le imprese artigiane.

3. Regola dell'arte
Quanto alla richiesta di realizzazione e installazione degli impianti a regola d'arte, la normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo (art. 6).

4. Rifacimento parziale
Quanto alla dichiarazione di conformità, il Regolamento disciplina il caso di modifiche degli impianti preesistenti affermando che la dichiarazione viene rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (art. 7, comma 1), specifica che la dichiarazione, riferendosi alla sola parte dell'impianto oggetto dell'opera di rifacimento parziale, tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto e deve espressamente indicare la "compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell' impianto."
Al riguardo, si ritiene che la nota sia del tutto univoca nel ricondurre la responsabilità dell'installatore esclusivamente agli interventi effettuati, fermo restando il suo obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell'impianto sul quale interviene la modifica.

5. Impianti non connessi a reti di distribuzione
Quanto alla definizione di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas, il regolamento (art. 1, comma 1) secondo periodo e art. 2, comma 1, lettera a) stabilisce che la disciplina in materia di installazione, laddove l'impianto sia connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura medesima, vale a dire dal punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas e l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente.
In particolare la definizione di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas (art. 2 lett.g) comprende l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori. In tale ambito, peraltro, occorre chiarire che l'impresa di installazione resta responsabile esclusivamente delle parti dell'impianto effettivamente installate, ferma restando la responsabilità delle aziende distributrici o fornitrici di energia per quelle parti e componenti tecniche degli impianti da loro installate e gestite.

6. Dichiarazione di rispondenza
Quanto ai quesiti concernenti la dichiarazione di rispondenza, si conferma che il Regolamento consente di ricorrere a tale nuovo strumento qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, assegnandogli una funzione assimilabile a quella della stessa dichiarazione di conformità, vale a dire quella di attestare che l'impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione ovvero del loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a norme sopravvenute.

7. Laurea magistrale e diploma triennale
Quanto ai quesiti concernenti i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4, la lettera a) prevede che sono abilitati all'esercizio dell'attività i soggetti in possesso di laurea in materia tecnica specifica, dovendosi ritenere tale termine riferito, in relazione alla lettera e alla ratio della norma, alla laurea "magistrale" e non anche al diploma triennale (laurea breve).

8. Obbligo di deposito presso lo Sportello Unico comunale
Quanto all'art. 11 del Regolamento, si osserva che la norma (comma l dell' art. 11) prevede l'obbligo di deposito presso lo Sportello Unico comunale dell'edilizia in due precise circostanze: l'installazione di nuovi impianti e il rifacimento di impianti esistenti, cioè la trasformazione dell'impianto.
Lo stesso art. 11 deve essere coordinato con le disposizioni del Testo Unico dell'edilizia (DPR 380/01), relative al rilascio del permesso di costruire ed alla DIA-edilizia, che prevedono che il progetto degli impianti da realizzare sia presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio.

9. Impianti telefonici collegati alla rete pubblica
Quanto alla previsione che "ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente" (art. 2, comma 1, lett. f), la disposizione risulta essere meramente ricognitiva del "normativa specifica vigente", non estendendo in nessun senso i precedenti regimi autorizzatori, ove ancora esistenti, ad impianti diversi.