EU: USCITA LA NUOVA CERTIFICAZIONE PER I REFRIGERANTI NATURALI, IN LINEA CON LA PROPOSTA AREA

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Da https://ec.europa.eu:
Il regolamento F-Gas (UE) 2024/573 stabilisce nuovi requisiti di certificazione. L’elenco delle attrezzature interessate viene esteso oltre il settore del raffreddamento e del condizionamento per includere cicli di Rankine organici e unità refrigerate in attrezzature mobili, e le sostanze interessate includono anche alternative (idrocarburi, ammoniaca, CO2).

Risulta quindi necessario abrogare e sostituire il regolamento di attuazione attuale per aggiornare i requisiti minimi di certificazione per tali attrezzature e consentire il riconoscimento reciproco dei certificati tra gli Stati membri.

La maggior parte delle proposte effettuate da AREA, l’associazione Europea che tutela gli interessi dei Tecnici del Freddo, hanno trovato spazio nella versione attualmente proposta.

Il progetto di atto attuativo sui requisiti di certificazione per i RACHP e altri apparecchi pertinenti e il relativo allegato sono stati pubblicati per il feedback pubblico, che potrà essere fornito A QUESTO LINK entro il 10 giugno 2024.

La Commissione propone 5 certificati che possono essere emessi separatamente o combinati:

  • Certificato A che attesta che i titolari possono svolgere tutte le attività previste all’articolo 2, paragrafo 1, in relazione ai gas ad effetto serra fluorurati o idrocarburi;
  • Certificato B che attesta che i titolari possono svolgere tutte le attività previste all’articolo 2, paragrafo 1, in relazione all’anidride carbonica (CO2);
  • Certificato C che attesta che i titolari possono svolgere tutte le attività previste all’articolo 2, paragrafo 1, in relazione all’ammoniaca (NH3);
  • Certificato D che attesta che i titolari possono svolgere l’attività prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), per gli apparecchi contenenti meno di 1 chilogrammo di gas ad effetto serra fluorurati;
  • Certificato E che attesta che i titolari possono svolgere l’attività prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che tale attività non comporti l’apertura del circuito di refrigerazione contenente gas ad effetto serra fluorurati elencati nell’allegato I e nella sezione 1 dell’allegato II al regolamento (UE) 2024/573.
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I documenti completi sono disponibili di seguito: