NUOVA REGOLAMENTAZIONE F-GAS, ECCO COSA CAMBIERÀ PER IL FREDDO EUROPEO

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La proposta di revisione alla Regolamentazione Europea F-Gas prevede limitazioni nettamente più restrittive all’uso e all’importazione dei gas fluorurati. Cosa comporterà questo per il settore HVAC/R?

Sulla nuova regolamentazione F-Gas pesano in particolar modo gli obiettivi climatici della Commissione Europea, legati al Protocollo di Montreal, che ha deciso di alzare il livello di ambizione delle proposte. Questo passerà non solo da un taglio netto della quantità di HFC a disposizione, ma anche dalla ridefinizione della quantità di quote importabili. In particolar modo, quindi, è il Phase Down degli HFC a essere al centro della revisione.

Il modello italiano funziona
(Capitolo II, Articolo 7 par.2)

La Banca Dati F-Gas, eccellenza italiana, è stato considerato un modello virtuoso, che andrebbe seguito anche dagli altri Stati membri.

L’utilizzo di un sistema analogo è fortemente incentivato: se i dati relativi agli interventi non sono conservati in una banca dati istituita dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano le seguenti norme:

  • gli operatori dovranno conservare i registri per almeno cinque anni;
  • le imprese che svolgono le attività indicate dovranno conservare per gli operatori copie delle registrazioni citate nel testo per almeno cinque anni.
  • le registrazioni citate dalla nuova proposta dovranno essere messe a disposizione su richiesta dell’autorità competente ,dello Stato membro interessato nonché della Commissione.

Inoltre, è stata integrata nel testo, all’interno anche dell’Annex II, la tabella che riporta chiaramente le altre sostanze fluorurate a cui si fa riferimento (oltre a quelle dell’ANNEX I), dove sono presenti le sostanze cosiddette HFO, introducendo inoltre il calcolo ventennale del GWP, da più parti richiesto in sostituzione di quello attuale, basato invece su 100 anni:

Il ruolo chiave della formazione
(Capitolo II, Articolo 10, in particolare par.1 e par.3)

Gli Stati membri, sulla base dei requisiti minimi indicati dalla proposta di revisione, dovranno istituire o adeguare programmi di certificazione (comprese le procedure di valutazione), e provvedere affinché le persone fisiche che svolgono i compiti riguardanti i gas fluorurati ad effetto serra, e tutte le altre alternative (Idrocarburi, CO2…), dispongano di una formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche: il testo parla di installazione, assistenza, manutenzione, e riparazione o disattivazione delle apparecchiature, ma cita anche il controllo delle perdite.

I programmi di certificazione e la formazione riguardano quanto segue:

  • regolamenti e norme tecniche applicabili;
  • prevenzione delle emissioni;
  • recupero dei gas fluorurati ad effetto serra;
  • movimentazione sicura delle attrezzature del tipo e delle dimensioni oggetto del certificato;
  • aspetti di efficienza energetica.

Gli split ad idrocaburi
(Annex IV par.18)

Questo aspetto si ricollega ad una serie di limitazioni alle immissioni sul mercato di alcuni prodotti chiave per il nostro settore, in particolare nel mercato italiano, dove si immettono sul mercato (e quindi vengono installate da tecnici qualificati) oltre 1 milione di impianti all’anno: gli split dovranno restare entro potenza nominale di 12kW (simile alla direttiva EPBD – Direttiva sull’Efficienza energetica degli edifici per allinearsi alle normative che, in edilizia, sono gestiti tramite il libretto di impianto per l’efficienza energetica). La norma vieta quindi gli split contenenti un gas refrigerante con GWP superiore a 150, tranne quando richiesto dagli standard di sicurezza, ed entrerà in vigore dal 2027.

Al momento, non si conoscono sul mercato miscele di HFO che abbiano tali proprietà per gli impianti split, presumibilmente verranno create, ma è chiaro l’intento della commissione, ossia spingere il mercato verso gli split ad idrocarburi, come anche confermato da un recente studio commissionato.

Per gli split di capacità superiore a 12kW (principalmente i VRV-VRF) invece verrà vietato l’uso di gas refrigerante con GWP superiore a 750 (sempre tranne quando richiesto da standard di sicurezza).

Attualmente, sul mercato europeo, gli split ad idrocarburi sono praticamente inesistenti, addirittura ostacolati dalle normative sulla sicurezza. Ci sono stati alcuni casi di vendita nel mercato inglese tramite un sito di vendita online di bricolage, subito ostracizzato dal mercato inglese e dalle associazioni del freddo.

La possibilità di immettere sul mercato split a idrocarburi, che presentano rischi tecnici tali da renderli del tutto inadatti all’installazione da parte di tecnici privi delle necessarie qualifiche e certificazioni (Annex IV.17 e .18), renderà la formazione assolutamente fondamentale obbligatoria.

Risolto il cavillo degli impianti commerciali non ermeticamente sigillati
(Annex IV par. 11 e 12)

Se ne è parlato molto all’inizio di quest’anno: dal 1 gennaio 2022 è entrato in vigore l’obbligo di passaggio a refrigeranti con GWP minore di 150 nei frigoriferi e congelatori per uso commerciale, ma solo se l’impianto è ermeticamente sigillato. Per questo motivo, alcuni costruttori non pronti al passaggio hanno interpretato la norma sostenendo che rendendo il sistema non ermeticamente sigillato, e quindi più incline a perdite di refrigerante, era possibile bypassare l’obbligo.

Con la nuova regolamentazione è ora presente la definizione di “Self Contained“, quindi un impianto integrato, monoblocco, di refrigerazione commerciale, dovrà contenere già dal 2022 gas refrigerante con GWP minore di 150. Tutti gli impianti di refrigerazione “integrati, monoblocco, non split” “Self Contained” dal 2025 (par. 12) dovranno contenere refrigeranti con GWP minore di 150. Moltissimi costruttori stanno vertendo sugli idrocarburi.

Autoveicoli contenenti HFO 1234yf
(Articolo 8, par.6)

Per il personale che effettua il recupero dei refrigeranti elencati nell’ANNEX II (tra cui l’ HFO1234yf) sarà necessaria una formazione con attestazione obbligatoria come già avviene per il recupero dell’R134a. Servirà quindi il Patentino Condizionamento Auto PAC (come denominato dal Centro Studi Galileo).

Lotta ai traffici illegali
(Capitolo V, articolo 24)

Non è mancato il tema del contrasto ai traffici illegali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare nuove misure per il monitoraggio dei gas fluorurati ad effetto serra, nonché dei prodotti che li contengono o degli impianti che li includono, anche sulla base di una valutazione dei potenziali rischi legati ai traffici illegali. Questo fa riferimento soprattutto a una serie di disposizioni di sicurezza per impedire l’ingresso in Europa di questo tipo di prodotti, comprese le metodologie di tracciabilità dei gas immessi sul mercato e tenendo conto dei benefici ambientali e degli impatti socioeconomici annessi.

Calano le quote…
(Explanatory Memorandum, punto 4)

Stando al nuovo sistema di quote, le entrate massime annuali caleranno anno dopo anno in base alla seguente tabella:

Annate di riferimento Entrate Massime
2025 – 2026 125.000.000€
2027 – 2029 53.000.000€
2030 – 2032 27.000.000€
2033 – 2035 25.000.000€
2036 – 2038 20.000.000€

Il calo previsto dal sistema quote sarà quindi drastico, riducendo i massimali fino a un sesto in un arco temporale di 13 anni, dal 2025 al 2038.

… e anche la quantità di HFC importabili
(Annex VII.1)

Riduzione drastica anche per la quantità di HFC che potranno essere importati in Europa: se nel 2015 il valore base era stato fissato a 176.700.479 tonnellate di CO2 equivalente (tC02e), la nuova proposta di revisione prevede un taglio assolutamente netto: dal 2024 al 2026 la quantità dovrà ridursi infatti fino a un massimo 41.701.077 tC02e, e la progressione terminerà nel 2048, quando la quota si ridurrà definitivamente a 4.200.133 tC02e, circa un decimo rispetto ai valori del 2015.

Definizioni più chiare
(Capitolo I, Articolo 3 par.33 e par.34)

La nuova regolamentazione fornisce una definizione chiara ed estesa di cosa è considerato un “multipack centralised refrigeration systems“, ossia sistemi con due o più compressori azionati in parallelo, collegati a uno o più condensatori comuni e a una serie di dispositivi di raffreddamento quali vetrine, armadi e congelatori, o a magazzini refrigerati. Inoltre, viene chiarita la definizione del “primary refrigerant circuit of cascade systems“, ossia il circuito primario di sistemi a media temperatura indiretti in cui una combinazione di due o più circuiti di refrigerazione separati è collegata in serie in modo che il circuito primario assorba il calore del condensatore da un circuito secondario per la media temperatura.